STATUTO

 

Associazione “IAWC – Italian Academy Wound Care”

 

 

Art. 1 – Costituzione

Per iniziativa di Claudio Ligresti - l’ideatore – condivisa da un gruppo di persone ispirate dalla comune volontà di promuovere: studi, ricerche, iniziative e la formazione in campo sanitario, viene costituita l’Associazione

“IAWC - Italian Academy Wound Care.”

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

 

Art. 2 – Sede

La sede legale dell’Associazione è in Asti, Piazza Alfieri n.61.

Il consiglio direttivo potrà aprire uffici, circoli e sedi secondarie.

 

 

Art. 3 – Scopi e finalità

L’Associazione non ha scopo di lucro.

L’Associazione IAWC si propone di: promuovere studi, ricerche, iniziative e la formazione in campo sanitario per la cura delle ferite difficili e delle ulcere cutanee. Per il raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione potrà avvalersi oltre che dell’attività dei soci anche di quella di simpatizzanti esperti e rappresentanti della società civile non iscritti al sodalizio, patrocinare la nascita di un centro studi e collaborare con Enti, istituzioni, università e associazioni già esistenti aventi scopi affini, collaterali o sinergici ai propri.

 

 

 

 

 

 

Art. 4 – Attività

L’attività dell’Associazione consisterà nell’espletamento di tutte le attività ed iniziative ritenute idonee al soddisfacimento degli scopi indicati al punto 3 – fra cui la collaborazione e la consulenza ad enti, ospedali, università ed aziende, la divulgazione dei risultati degli studi e delle ricerche sugli organi di informazione locali e nazionali; l’organizzazione e partecipazione a dibattiti, incontri, trasmissioni, convegni, la realizzazione di mostre e rassegne tematiche; l’organizzazione di iniziative sociali e culturali. In tale ottica l’Associazione potrà dotarsi di propri organi di formazione e promuovere la realizzazione di specifiche iniziative editoriali, senza alcun fine di lucro. Per svolgere la propria attività l’associazione potrà avvalersi anche della collaborazione di terzi (società, professionisti, altre associazioni).

 

Art. 5 – Patrimonio sociale

Per sostenere l’attività dell’Associazione il sodalizio disporrà di un fondo sociale costituito dalle quote associative versate per la prima volta dai soci; inoltre potrà godere di contributi volontari di simpatizzanti e di elargizioni da chiunque legalmente devolute all’Associazione ed accettate dal suo legale rappresentante che provvederà ad iscriverle negli appositi registri.

La quota associativa iniziale e quella annuale viene così fissata:

Soci fondatori   €. 30,00

Soci promotori e ordinari € 30,00

Soci aderenti non hanno obbligo di pagamento della quota associativa che sarà facoltativa nella misura di €. 30,00 una tantum

La quota associativa potrà essere annualmente variata su deliberazione del Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. I soci oltre alla quota associativa potranno effettuare ulteriori volontarie elargizioni, nonché sostenere direttamente le spese per eventuali iniziative del sodalizio.

Costituiscono patrimonio sociale anche i beni che verranno acquistati dall’Associazione e quelli che proverranno in donazione da parte di terzi previa esplicita dichiarazione in tal senso dei conferenti ed accettazione del legale rappresentante dell’Associazione. Tali beni verranno iscritti negli appositi registri. Non fanno parte dei beni sociali quelli conferiti in semplice e temporaneo uso da parte di terzi.

 

 

Art. 6Soci: fondatori, promotori , ordinari ed aderenti

I soci sono in numero indeterminato. Essi sono tenuti all’osservanza dello statuto e dell’eventuale regolamento interno ed al versamento delle quote associative. L’opera prestata dai soci a favore dell’Associazione è volontaria e gratuita. Compete al Consiglio Direttivo riconoscere eventuali emolumenti per particolari e documentate attività svolte professionalmente da un socio a favore del sodalizio. In ogni caso spetta ai soci il rimborso delle spese documentate sostenute per conto dell’Associazione.

 

Soci fondatori: sono coloro che, indicati e sottoscritti nella scrittura di costituzione di cui il presente statuto costituisce allegato, partecipano alla fondazione dell’associazione ed alla sua prima riunione. Tra i soci fondatori , di diritto è inserita l’Associazione CO.R.TE. nella persona del suo Presidente pro tempore.

 

Soci promotori: sono coloro che, successivamente iscritti all’Associazione, contribuiscono in modo non occasionale, sia finanziariamente che con la loro diretta partecipazione, alla crescita dell’Associazione e ne facciano richiesta al Presidente. La nomina a socio promotore spetta all’assemblea dei soci ristretta ai soli soci fondatori e promotori su proposta del Presidente. Non fanno parte del Board scientifico, ma possono entrarvi occasionalmente.

 

Soci ordinari: sono coloro la cui domanda di iscrizione è presentata da un socio fondatore o promotore e viene accettata a giudizio insindacabile del consiglio direttivo con voto espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Non fanno parte del Board scientifico, ma possono essere chiamati a farne parte temporaneamente con riferimento a specifici eventi e/o specifiche tematiche.

 

Soci aderenti sono coloro la cui domanda d’iscrizione viene presentata da uno dei soci fondatori ed accettata senza alcun voto contrario a giudizio insindacabile dal Consiglio Direttivo. Possono diventare soci ordinari solo dopo 2 anni dall’ingresso nell’Associazione. Non fanno mai parte del Board Scientifico e hanno diritto di partecipare alle assemblee generali ma non hanno diritto di voto nelle stesse né il loro numero contribuisce a determinare i quorum deliberativi di cui ai successivi articoli 8 e 11.

 

 

Art. 7Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all’Associazione:

a)      per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta al Presidente;

b)      per morosità o mancato rinnovo della quota associativa;

c)      per radiazione, pronunciata dal Consiglio Direttivo con propria delibera emessa contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro o fuori dell’Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio. Tale delibera può essere appellata entro 30 giorni dalla sua pronuncia innanzi all’assemblea dei soci che potrà riformarla con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

                                     

 

Art. 8 – Organi sociali

Gli organi sociali sono:

- L’Assemblea dei Soci

- Il Presidente

Il Consiglio Direttivo

 

a) L’Assemblea dei soci:

L’Assemblea può essere generale o riservata alle sole categorie dei soci fondatori e soci promotori.

Entrambe sono valide in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero presente dei soci aventi diritto di voto salvo i casi in cui il presente Statuto diversamente dispone. La convocazione delle assemblee avviene sempre mediante affissione presso la sede sociale di un apposito avviso almeno 30 giorni prima della data fissata oppure mediante e-mail inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato dai soci.

L’Assemblea generale è composta da tutti i soci ed è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno; approva gli indirizzi generali dell’Associazione, approva entro il successivo 30 marzo il bilancio annuale dell’associazione e la relazione del Presidente sull’attività svolta nell’anno; approva le proposte di modifica allo Statuto. Su richiesta di almeno i 2/3 degli iscritti l’assemblea generale deve essere convocata nei successivi 30 giorni per deliberare sull’eventuale revoca del Presidente.

Per revocare il Presidente è necessario che il voto favorevole alla mozione di sfiducia raggiunga la maggioranza dei 2/3 dei presenti; per la validità della seduta su tale oggetto occorre la presenza della maggioranza assoluta dei soci.

L’Assemblea generale può, altresì, essere convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

L’Assemblea riservata è composta dai soli soci fondatori e promotori. Ad essa spetta: a)  la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo (escluso il membro di diritto) e, tra questi, quella del Presidente; b)   proporre all’Assemblea generale eventuali modifiche al presente Statuto su propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei soci; c) nominare eventuali nuovi soci promotori su proposta del Presidente; d) costituire il comitato scientifico dell’associazione e nominarne i membri. Essa viene convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ed obbligatoriamente quando il Presidente e/o il Consiglio Direttivo è in scadenza o è decaduto.  

 

b) Il Presidente:

Ha la rappresentanza legale e scientifica dell’Associazione.

Competono al Presidente tutte le decisioni amministrative e gestionali dell’Associazione. Promuove, dirige e coordina l’attività dell’Associazione. In tale veste può designare fra i membri del Consiglio Direttivo il Vice presidente. Può farsi coadiuvare da un tesoriere e da un segretario per le verbalizzazioni e per gli adempimenti vari. Provvede, in tal caso, con proprio atto scritto rendendolo noto all’Assemblea dei soci. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ove il medesimo non abbia indicato il vice presidente, viene sostituito dal Presidente Onorario oppure alla sua nomina provvede il Consiglio Direttivo.

- La prima volta il Presidente è eletto dai soci fondatori.

- Il suo mandato dura 4 anni ed è rieleggibile.

 

c) Il Consiglio Direttivo:

Esso è nominato dall’assemblea dei soci ristretta ai soci fondatori e promotori e possono farne parte solo i soci dell’associazione. Membro di diritto del Consiglio Direttivo è il presidente pro tempore dell’associazione CO.R.TE. che ricopre anche la carica di Presidente Onorario. Il Consiglio direttivo la prima volta è eletto dai soci fondatori unitamente al presidente. Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo è variabile da 5 a 9 membri che durano in carica da 1 a 3 anni salvo anticipata decadenza per dimissioni o revoca del Presidente o per dimissioni della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo qualora non vi abbia provveduto l’assemblea riservata dei soci, nomina tra i suoi membri il Presidente dell’Associazione che sarà anche suo presidente con diritto di voto .

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo affianca il Presidente nella gestione dell’attività associativa, redige il bilancio annuale, esprime il proprio parere preventivo sulla relazione annuale del Presidente, fissa l’entità della quota associativa annuale per le varie categorie di soci.

Le cariche previste sono:

Presidente durata 4 anni

Presidente Onorario : Presidente CO.R.TE.

4 Consiglieri ad 1 anno

3 Consiglieri a   3 anni.

 

Art. 9 - Il Presidente Onorario

Tale figura, scelta tra le figure più rappresentative del panorama scientifico del wound care , per statuto è il presidente dell’Associazione CO.R.TE. (Conferenza Italiana per la riparazione tessutale).La sua quota d’iscrizione è gratuita . Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto; in mancanza di vicepresidente può sostituire il Presidente, qualora fosse necessario, per sua assenza o indisponibilità.

 

 

 

Art. 10 – Comitato Scientifico e Board Scientifico

BOARD SCIENTIFICO

E’ l’organo al quale è affidato l’onere organizzativo e scientifico di IAWC e di altre attività similari a scopo formativo ed educazionale in campo sanitario. Il Board è diretto dal Presidente di IAWC ed è composto dai membri del Consiglio Direttivo. Al Presidente compete la direzione dell’attività organizzativa, di scelta dei programmi di studio, di selezione dei docenti e delle modalità di insegnamento. Al fine di raggiungere al meglio gli scopi sociali il Board Scientifico può essere composto in via straordinaria da un numero variabile di personalità di riconosciuto prestigio professionale, accademico, culturale, anche non soci.

Tale Board proporrà e svilupperà d’intesa con il Presidente ed il Consiglio Direttivo convegni, ricerche, corsi di formazione, pubblicazioni inerenti gli scopi sociali garantendone l’alto contenuto formativo e culturale.

 

Art. 11 – Scioglimento dell’Associazione

L’Associazione cessa la sua vita per volontà dei soci presa con deliberazione assunta dall’assemblea generale di soci a maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto. In caso di scioglimento i beni materiali acquistati dall’associazione potranno essere devoluti in beneficenza o conferiti ad altra associazione con analoghe caratteristiche o venduti e i proventi dati in beneficenza, dopo aver fatto fronte a tutte le spese maturate a carico del sodalizio.

 

 

Art. 12 – Modifiche statutarie

Il presente Statuto può essere modificato dall’Assemblea generale dei soci con le modalità previste dal precedente articolo 8. Le modifiche statutarie proposte si intendono approvate solo se raccolgono il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto.

 

 

Asti lì, 17 Novembre 2011

                                     

 

I Soci Fondatori

 

 

Ligresti Claudio

  

Ottonello Manlio

  

Gasperini Stefano

  

Bollero Daniele

  

Brandi Cesare

 

De Corrado Giuseppe

 

Penna Fiammetta

 

Iraldi Graziano Roberto

 

Muncinelli Marina

 

Scuderi Nicolò

 

D’Aniello Carlo

 

Bassetto Franco

 

Bruschi Stefano

 

Battiston Bruno

 

Motolese Alberico